Approvato il riparto delle spese dall’assemblea di condominio, l’amministratore deve sollecitare ai morosi il pagamento delle spese, siano esse ordinarie o straordinarie.
In caso di mancato spontaneo pagamento, se a nulla valgono i solleciti verbali e scritti, l’amministratore ha il dovere di rivolgersi ad un avvocato per richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo contro il condomino moroso.
Non si tratta di una facoltà per l’amministratore, né questi ha discrezione sui tempi. Al contrario la legge gli impone un vero e proprio obbligo di agire per la riscossione forzosa entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, salvo che l’assemblea lo dispensi da tale dovere.
Se l’amministratore non agisce entro tale termine è personalmente responsabile e può essere revocato senza preavviso, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento del danno. Non solo: il singolo condomino, in disaccordo con l’assemblea, che voglia far revocare l’amministratore inerte nel recupero crediti, può agire davanti al tribunale anche da solo: tale omissione degli obblighi, infatti, è causa di revoca dell’amministratore da parte dell’Autorità giudiziaria (oltre che motivo per richiedere i danni). Alla mancata riscossione dei crediti viene equiparato anche il comportamento di chi, pur dopo aver promosso la causa o il decreto ingiuntivo per la riscossione, non ha curato la successiva fase del pignoramento.
Hai bisogno di approfondimenti relativi a questo argomento? Richiedi consulenza